POSITION PAPER
Natura dei leganti, limiti delle dichiarazioni commerciali e necessità di una dichiarazione formale del produttore
Documento di posizione tecnico-divulgativo
INDICE
- Sintesi
- Premessa
- LA FALSA “TERZA CATEGORIA” DEI LEGANTI
- LA COSTRUZIONE LINGUISTICA DELL’EQUIVOCO
- MALTE “A BASE CALCE”: LA CALCE POTREBBE NON ESSERE L’UNICO LEGANTE
- LE MALTE «SENZA CEMENTO» TRA CONTRADDIZIONI E LACUNE
- LA NORMA EN 998 NON IDENTIFICA IL LEGANTE E LA NORMA EN 459-1 NON DIMOSTRA L’IDONEITÀ AL RESTAURO
- LA CATENA DELLE RESPONSABILITÀ
- SANZIONI E CONSEGUENZE
- RICHIEDERE UNA DICHIARAZIONE FORMALE AL PRODUTTORE: L’UNICA CONCLUSIONE POSSIBILE
- Riferimenti essenziali
Sintesi
Nelle murature storiche la scelta della malta non può essere affidata a una definizione commerciale.
Espressioni come “malta da restauro”, “a base calce”, “leganti speciali” o “esente da cemento” non hanno tutte lo stesso valore e, soprattutto, non dimostrano automaticamente la natura dell’intero sistema legante.
Le norme armonizzate applicabili alle malte e alle calci da costruzione disciplinano classificazioni e prestazioni, ma non certificano, con la sola marcatura CE o con una classe di resistenza, la compatibilità di una malta con le murature storiche.
La scheda dati di sicurezza, a sua volta, è un documento essenziale per la gestione dei pericoli chimici, non la ricetta completa del prodotto.
La Dichiarazione di Prestazione riguarda le caratteristiche essenziali previste dalla norma applicabile, non l’identità e la percentuale di ogni legante.
La scheda tecnica commerciale può contenere informazioni utili, ma rimane un documento redatto dal produttore per presentare il prodotto al mercato.
Quando l’assenza di cemento costituisce un requisito essenziale del progetto, nessuno di questi documenti, considerato isolatamente, risolve necessariamente la questione.
La conclusione operativa di questo Position Paper è pertanto semplice: il tecnico deve chiedere direttamente al produttore una dichiarazione formale, inequivocabile e sottoscritta, riferita al prodotto che intende prescrivere o accettare.
Premessa
Questo documento raccoglie e sviluppa in forma organica un approfondimento nato da otto contributi dedicati alle malte destinate al restauro architettonico murario.
L’obiettivo non è contrapporre in modo ideologico calce e cemento, né sostenere che una sola formulazione sia adatta a qualunque edificio.
L’obiettivo è più preciso: impedire che una scelta tecnica delicata venga orientata da parole che sembrano descrivere la composizione senza dichiararla realmente.
Non risulta una norma armonizzata di prodotto che, attraverso la sola qualifica di “malta da restauro”, definisca la composizione del materiale e ne certifichi la compatibilità con tutte le murature storiche.
Per questo il settore continua correttamente a richiamarsi anche ai principi metodologici delle Carte del Restauro, a partire dalla compatibilità, dalla riconoscibilità e dal rispetto della materia esistente.
Tali Carte, però, non sostituiscono la verifica tecnica del singolo prodotto e non trasformano una denominazione commerciale in una garanzia.
La compatibilità deve essere valutata in relazione al supporto, alle condizioni ambientali, alla funzione della malta e alle prestazioni effettivamente necessarie.
Nelle murature antiche, porose e meccanicamente deboli, come molte murature in tufo, la natura del legante incide sulla rigidezza, sulla deformabilità, sul trasporto dell’umidità, sulla presenza e migrazione dei sali e sul modo in cui malta e supporto reagiscono nel tempo.
Sapere se il prodotto contiene calce, cemento o entrambi non è quindi una curiosità formulativa: è un dato progettuale.
1. LA FALSA “TERZA CATEGORIA” DEI LEGANTI
Nella comunicazione commerciale delle malte compaiono spesso espressioni come “leganti idraulici speciali”, “leganti selezionati”, “leganti naturali” o “sistema legante ad alta reattività”.
Queste formule possono descrivere genericamente una miscela industriale, ma non identificano una categoria tecnica autonoma collocata tra le calci e i cementi.

Nel campo qui considerato, i leganti minerali che interessano realmente il ragionamento sono riconducibili sostanzialmente alle calci e ai cementi.
Il gesso e i leganti a base di solfato di calcio esistono e sono leganti a tutti gli effetti, ma vengono citati per completezza e tenuti fuori da questo specifico confronto, riferito alle comuni malte premiscelate per murature storiche esterne, intonaci e allettamenti.
Occorre inoltre distinguere il legante dai componenti che partecipano alle reazioni.
Una pozzolana, una zeolite reattiva o un altro materiale silico-alluminoso non diventano un legante autonomo per il solo fatto di essere reattivi, esplicano la loro attività in presenza di un componente capace di attivare la reazione, normalmente la calce, contribuendo alla formazione di prodotti idraulici.
Analogamente, inerti, filler, fibre e additivi possono modificare lavorabilità, ritenzione d’acqua, porosità o comportamento meccanico, ma non per questo costituiscono una nuova famiglia di leganti.
Se una malta fa presa e sviluppa resistenza per mezzo di un sistema idraulico diverso dalla calce, quel sistema deve poter essere identificato tecnicamente.
Può trattarsi di cemento Portland, di cemento alluminoso, di cemento solfoalluminoso o di un’altra famiglia cementizia; non nasce però, per effetto di una formula commerciale, una misteriosa “terza categoria” di leganti da restauro.
La prima regola è quindi lessicale ma sostanziale: quando una scheda usa una definizione generica, il tecnico non deve completarne il significato per intuizione, ma deve chiedere quale sia il legante al quale quella definizione si riferisce.
2. LA COSTRUZIONE LINGUISTICA DELL’EQUIVOCO
L’equivoco non nasce necessariamente da un’affermazione esplicitamente falsa.
Spesso viene costruito attraverso una sequenza di parole vere, immagini evocative e informazioni lasciate sullo sfondo.

Si mette in primo piano la presenza della calce; si definisce il prodotto “a base calce”; si richiamano la traspirabilità, gli inerti naturali, le fibre o le pozzolane; si utilizzano fotografie di murature antiche e si presenta la malta come specifica per il restauro.
L’eventuale altro legante viene invece assorbito in formule come “leganti idraulici”, “leganti speciali” o “miscela di leganti selezionati”.
Il lettore finisce così per attribuire alla comunicazione un significato che il produttore non ha espresso in modo verificabile: “a base calce” viene percepito come sinonimo di “sola calce” o di “senza cemento”.
Non lo è.
Questo meccanismo deve essere analizzato distinguendo due piani.
Il primo è quello del marketing: schede tecniche, dépliant, pagine web, confezioni e presentazioni commerciali servono a illustrare e promuovere il prodotto.
Il secondo è quello della documentazione con una funzione regolata o di una dichiarazione resa in risposta a una domanda precisa: SDS, DoP, certificati e dichiarazioni sottoscritte su carta intestata non sono intercambiabili e non hanno la stessa finalità.
La scheda tecnica commerciale può contenere dati misurabili e prescrizioni importanti, ma non acquisisce per questo il valore di una certificazione completa della composizione.
Allo stesso modo, una formula suggestiva non diventa tecnicamente definita solo perché viene ripetuta in più documenti aziendali.
Il problema si aggrava quando il produttore non si limita a evocare la calce, ma dichiara apertamente “esente da cemento”.
In quel caso non siamo più davanti soltanto a un’immagine commerciale: siamo davanti a un’affermazione oggettiva, verificabile e potenzialmente smentibile.
Se il prodotto contiene cemento, quella dichiarazione non è semplicemente ambigua: è falsa.
3. MALTE “A BASE CALCE”: LA CALCE POTREBBE NON ESSERE L’UNICO LEGANTE
La maggior parte delle malte premiscelate presentate come “a base calce” può contenere più componenti leganti.

La calce può essere realmente presente e svolgere una funzione tecnologica senza essere l’unico legante e senza determinare da sola la presa e la resistenza finale.
La formula “a base calce” descrive infatti una presenza, non un’esclusione.
Afferma che nella miscela c’è calce; non afferma che non vi sia cemento.
Le due informazioni non sono equivalenti e non devono essere sovrapposte.
La distinzione diventa decisiva quando il prodotto è destinato a murature storiche porose o deboli.
Anche una quantità limitata di cemento può modificare sensibilmente il comportamento di una malta: può aumentarne le resistenze iniziali e la rigidezza, ridurne la capacità di assecondare deformazioni e alterare l’equilibrio igrometrico rispetto a una formulazione progettata soltanto con calce e componenti pozzolanici.
Gli effetti concreti dipendono dalla formulazione complessiva, dal dosaggio, dalla porosità, dai sali, dal supporto e dall’esposizione; non è corretto dedurre il danno dalla sola parola “cemento”.
È però altrettanto scorretto nasconderne la presenza quando quella presenza è determinante per la valutazione di compatibilità.
Nelle murature in tufo, la differenza di rigidezza e di comportamento all’umidità può concentrare sollecitazioni nei bordi dei conci, favorire distacchi e trasferire al materiale antico i fenomeni di degrado.
In aree interessate da deformazioni e movimenti ricorrenti, come i Campi Flegrei, la capacità della malta di deformarsi senza danneggiare la pietra assume un rilievo ancora maggiore.
Una classe di resistenza elevata non dimostra da sola la presenza di cemento, perché anche sistemi a calce idraulica o calce-pozzolana possono sviluppare resistenze significative.
Tuttavia, se la percentuale di calce dichiarata in un documento appare incompatibile con le prestazioni e con la descrizione commerciale complessiva, il tecnico ha un motivo concreto per approfondire.
Il dato prestazionale è un indizio da interpretare, non un’analisi compositiva.
4. LE MALTE «SENZA CEMENTO» TRA CONTRADDIZIONI E LACUNE
Per valutare una malta occorre conoscere la funzione dei documenti, evitando di chiedere a ciascuno ciò che non è tenuto a fornire.

La scheda tecnica (ST) descrive destinazione d’uso, modalità applicative, prestazioni e caratteristiche scelte dal produttore per presentare il materiale. È il luogo in cui ricorrono più spesso espressioni come “a base calce”, “naturale”, “specifica per il restauro” o “esente da cemento”. Una dichiarazione netta di assenza del cemento contenuta nella ST è un dato di fatto comunicato al mercato, ma non rivela necessariamente la formulazione.
La scheda dati di sicurezza (SDS) serve a comunicare pericoli, misure di prevenzione, manipolazione, trasporto e gestione dell’esposizione. La Sezione 3 riporta le sostanze che devono essere indicate secondo le regole di classificazione e le soglie applicabili; non è l’elenco completo di tutti i componenti della miscela. L’assenza del cemento dalla SDS non ne dimostra quindi l’assenza dal prodotto. Se invece la stessa SDS indica clinker di cemento o una sostanza inequivocabilmente riconducibile al cemento mentre la scheda tecnica dichiara “esente da cemento”, emerge una contraddizione documentale diretta che non può essere liquidata come una differenza di linguaggio.
La Dichiarazione di Prestazione (DoP) riguarda le caratteristiche essenziali del prodotto previste dalla specifica tecnica armonizzata applicabile. Non è tenuta a riportare l’identità e la percentuale di tutti i leganti. La marcatura CE e la DoP attestano il prodotto nel campo disciplinato dalla norma, ma non costituiscono una certificazione generale della ricetta né della compatibilità con ogni muratura storica.
I certificati e i rapporti di prova dimostrano ciò che è stato effettivamente sottoposto a verifica, nei limiti del metodo, del campione e del lotto esaminato. Un certificato prestazionale non diventa automaticamente un’analisi mineralogica o chimica della composizione.
Ne derivano due casi distinti.
Nel primo, la scheda dichiara “esente da cemento” e un altro documento indica apertamente clinker o cemento: esiste una contraddizione che impone un chiarimento prima della prescrizione o dell’impiego.
Nel secondo, la SDS indica soltanto una piccola percentuale di calce e tace sulla restante parte del sistema legante: non è provata né la presenza né l’assenza del cemento.
La lacuna non dimostra la falsità della scheda tecnica, ma un tecnico attento deve da quel momento guardare con occhio diverso la documentazione e il produttore, perché l’affermazione commerciale non trova una conferma sufficiente nei documenti disponibili.
5. LA EN 998 NON IDENTIFICA IL LEGANTE E LA EN 459-1 NON DIMOSTRA L’IDONEITÀ AL RESTAURO
Il richiamo a una norma è spesso percepito come una risposta definitiva, in realtà, per comprenderne il valore occorre leggerne il campo di applicazione.

La serie EN 998 disciplina requisiti e prestazioni delle malte per intonaci e murature. Le classi di resistenza, l’aderenza, l’assorbimento d’acqua, la permeabilità al vapore e le altre caratteristiche dichiarate consentono di confrontare prodotti sotto il profilo prestazionale. Non identificano però, da sole, il legante utilizzato. Due malte appartenenti alla stessa classe possono raggiungere quella prestazione con sistemi leganti differenti e comportarsi in modo diverso sulla muratura esistente.
La EN 459-1 definisce e classifica espressamente le “calci da costruzione”. È quindi fondamentale per qualificare una calce immessa sul mercato, ma il richiamo a una calce conforme alla EN 459-1 non dimostra che il prodotto finito sia costituito soltanto da quella calce, né che una malta premiscelata sia automaticamente idonea al restauro delle murature storiche e antiche.
In altri termini:
la EN 998 descrive ciò che la malta deve fare nelle caratteristiche contemplate;
la EN 459-1 classifica il legante-calce come prodotto da costruzione.
Nessuna delle due, per il solo fatto di essere citata, sostituisce la valutazione di compatibilità della malta con la muratura sulla quale sarà applicata.
Qui emerge il vuoto che alimenta molte ambiguità: non esiste una categoria armonizzata capace di trasformare automaticamente la dicitura “malta da restauro” in una garanzia di composizione e compatibilità.
I principi delle Carte del Restauro continuano a offrire un orientamento metodologico tuttora valido, rispetto della materia storica, minimo intervento, compatibilità e controllo delle aggiunte, ma non sono una certificazione di prodotto.
La conclusione non è che le norme siano inutili.
Al contrario, sono indispensabili se usate per ciò che effettivamente disciplinano, l’errore nasce quando una conformità prestazionale viene trasformata in una garanzia compositiva o conservativa che la norma non rilascia.
6. LA CATENA DELLE RESPONSABILITÀ
Quando emergono contraddizioni o lacune sulla composizione di una malta, inizia spesso un passaggio di responsabilità:
- il produttore richiama la conformità del prodotto;
- il rivenditore sostiene di avere ripetuto informazioni ricevute;
- l’impresa dichiara di avere usato il materiale prescritto;
- il tecnico si affida alla scheda tecnica, alla marcatura CE o al riferimento normativo.
Alla fine, rischia di restare senza risposta la domanda centrale: chi ha verificato quali leganti siano realmente presenti nella malta destinata al restauro?

Il produttore conosce, o deve conoscere, la formulazione e sceglie le espressioni con cui presenta il prodotto. È il primo responsabile della chiarezza, coerenza e veridicità delle informazioni che fornisce.
Il distributore o rivenditore non conosce necessariamente la ricetta e non può sostituirsi al produttore nel dichiararla. Risponde però delle garanzie e delle qualifiche che aggiunge nella vendita: ripetere che una malta è “naturale”, “di pura calce” o “specifica per il restauro” non trasforma un’affermazione non documentata in un dato tecnico.
Il progettista deve tradurre l’obiettivo conservativo in requisiti verificabili. Prescrivere genericamente una malta “a base calce”, una classe di resistenza o un prodotto conforme a una norma non equivale a identificare la natura del legante. Se l’assenza di cemento è essenziale, deve essere scritta nella prescrizione.
Il direttore dei lavori controlla che il materiale consegnato corrisponda a quello prescritto e valuta le proposte alternative. Non può considerare equivalenti due prodotti soltanto perché appartengono alla stessa classe, riportano la marcatura CE o utilizzano descrizioni commerciali simili.
L’impresa non può sostituire il materiale per prezzo, reperibilità o abitudine senza approvazione, né ignorare contraddizioni evidenti nei documenti del prodotto che acquista e applica.
Il committente, infine, non è il soggetto al quale demandare la lettura specialistica di schede, SDS, DoP e norme. Affida proprio ai professionisti e alle imprese il compito di scegliere, controllare e applicare materiali compatibili.
La responsabilità condivisa non è responsabilità indistinta.
Ciascuno risponde delle informazioni fornite, delle verifiche esigibili e delle decisioni assunte nel proprio ruolo.
Una dichiarazione falsa del produttore può ingannare gli altri soggetti, ma non assolve automaticamente chi abbia ignorato lacune o contraddizioni documentali evidenti e non abbia svolto un approfondimento concretamente possibile.
7. SANZIONI E CONSEGUENZE
Occorre distinguere con rigore il sospetto dalla prova.
Il fatto che una SDS non riporti tutti i componenti leganti non dimostra che il prodotto contenga cemento: la scheda di sicurezza non deve necessariamente riportare l’intera ricetta.
Quella omissione, pur potendo alimentare il dubbio nel quadro documentale complessivo, non dimostra da sola alcuna falsità.
Già in presenza di tale opacità, tuttavia, un tecnico corretto dovrebbe guardare con maggiore cautela quel prodotto e quel produttore, soprattutto se la comunicazione commerciale contiene affermazioni assolute.
Il quadro cambia quando la presenza del cemento viene accertata mediante analisi attendibili, documenti di produzione o altri elementi probatori riferibili al prodotto.
Da quel momento “esente da cemento” non è più una formula commerciale ambigua, ma un’affermazione oggettivamente smentita.
La prima conseguenza riguarda il cantiere.
La fornitura può essere contestata e rifiutata; se il prodotto è già stato applicato, possono rendersi necessari la sospensione delle lavorazioni, la rimozione della malta e il rifacimento dell’intervento.
Ai rimborsi relativi al materiale e alla posa possono aggiungersi demolizione, smaltimento, ripristino del supporto, nuove lavorazioni, ritardi, alterazioni provocate alla muratura e pregiudizi temporali o economici subiti dal committente.
Sono conseguenze che dovrebbero richiamare l’attenzione di tutti i soggetti della filiera prima dell’applicazione, non dopo il danno.
Sul piano contrattuale, la presenza del cemento può costituire una difformità rispetto a una qualità espressamente promessa o prescritta, con domande di sostituzione, restituzione del prezzo e risarcimento.
Sul piano commerciale, presentare come “esente da cemento” un prodotto che lo contiene può integrare una comunicazione ingannevole e giustificare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Inoltre se la SDS addirittura omettesse di riportare una sostanza che, per classificazione e concentrazione, doveva obbligatoriamente essere indicata, si aprirebbe una diversa contestazione sulla corretta redazione o fornitura della scheda, riferibile al soggetto tenuto a predisporla o trasmetterla.
Nei casi più gravi, se ricorrono tutti gli elementi previsti dalla legge e viene dimostrata anche la componente soggettiva richiesta, la condotta può assumere rilevanza penale.
Nessuna di queste conseguenze è automatica.
Occorre dimostrare la composizione del prodotto, la riferibilità al materiale contestato, il contenuto della dichiarazione, il nesso con le scelte di cantiere e, per le singole forme di responsabilità, gli ulteriori presupposti richiesti.
Qui il sistema mostra una evidente asimmetria: il produttore è l’unico che conosce la formulazione, mentre chi contesta dovrebbe conservare un campione rappresentativo e sostenere il costo di analisi specialistiche.
Posso affermare che nessun committente o tecnico spenderebbe migliaia di euro per verificare una promessa commerciale dopo che il materiale è stato applicato; tutti, però, possono chiedere quella conferma prima dell’acquisto mediante una PEC.
8. RICHIEDERE UNA DICHIARAZIONE FORMALE AL PRODUTTORE: L’UNICA CONCLUSIONE POSSIBILE
L’intero ragionamento conduce a una conclusione pratica.

Quando per un intervento di restauro viene prescritta una malta esente da cemento, tale assenza costituisce un requisito essenziale per il raggiungimento dei risultati attesi e deve essere resa documentalmente verificabile prima dell’impiego.
Non è necessario chiedere al produttore la formulazione completa, le percentuali dei componenti o informazioni coperte da un effettivo segreto industriale.
È sufficiente chiedergli di confermare formalmente la caratteristica che egli stesso dichiara o che il progetto richiede.
La richiesta dovrebbe essere trasmessa mediante PEC all’ufficio tecnico e alla sede ufficiale del produttore, indicando la denominazione commerciale esatta, l’eventuale codice prodotto e, se il materiale è già stato fornito, il lotto.
La formulazione proposta è la seguente:
“Oggetto: richiesta di dichiarazione formale sulla natura dei leganti del prodotto [denominazione commerciale]
Si chiede di dichiarare formalmente che il prodotto [denominazione commerciale e codice] non contiene cemento Portland, clinker, cemento alluminoso, cementi solfoalluminosi né altri leganti cementizi o leganti idraulici artificiali diversi dalla calce.
La richiesta non riguarda la formulazione completa del prodotto, le percentuali dei componenti o altre informazioni coperte da segreto industriale, ma esclusivamente la conferma dell’assenza delle famiglie di leganti sopra indicate.
La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata del produttore e riportare la denominazione esatta del prodotto, la data, il nome e la funzione del firmatario. Dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante oppure da un soggetto munito dei poteri necessari a rendere la dichiarazione in nome e per conto del fabbricante.“
Ciò che conta è che la dichiarazione provenga formalmente dall’azienda e sia sottoscritta da chi abbia il potere di impegnarla, non da un addetto privo di delega.
Se il produttore conferma, si assume formalmente la responsabilità di quanto dichiarato.
La dichiarazione non sostituisce una prova di laboratorio e non rende impossibile una falsità, ma elimina l’alibi dell’equivoco lessicale, identifica l’informazione richiesta e crea un documento direttamente riferibile alla scelta tecnica.
Se il produttore rifiuta, elude la domanda, rinvia a documenti che non rispondono al quesito o tenta di modificare il significato dell’espressione “esente da cemento”, quella malta non dovrebbe essere prescritta, accettata o applicata come prodotto privo di cemento.
UN’ANALISI DI LABORATORIO PUÒ COSTARE MIGLIAIA DI EURO; CHIEDERE AL PRODUTTORE DI ASSUMERSI PER ISCRITTO LA RESPONSABILITÀ DI CIÒ CHE DICHIARA NON COSTA NULLA, MA PUÒ VALERE MOLTO.
Riferimenti essenziali
- UNI, UNI EN 998-1:2016, Specifiche per malte per opere murarie – Parte 1: Malte per intonaci interni ed esterni: <https://store.uni.com/uni-en-998-1-2016>
- UNI, UNI EN 998-2:2016, Specifiche per malte per opere murarie – Parte 2: Malte da muratura: <https://store.uni.com/uni-en-998-2-2016>
- UNI, UNI EN 459-1:2015, Calci da costruzione – Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità: <https://store.uni.com/uni-en-459-1-2015>
- Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj/ita>
- Commissione europea, Regolamento (UE) 2020/878, prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj/ita>
- Normattiva, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, pubblicità ingannevole e comparativa: <https://www.normattiva.it/eli/id/2007/09/06/007G0160/CONSOLIDATED/20230609>
- Ministero della Cultura, Carta italiana del Restauro 1972: <https://dgeric.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/1972-Carta-italiana-del-restauro.pdf>
- ICOMOS, International Charters, including the Venice Charter (1964): <https://www.icomos.org/en/resources/charters-and-texts>
Documento di posizione tecnico-divulgativo. Le valutazioni sulla compatibilità devono essere svolte caso per caso dal professionista incaricato; i riferimenti alle possibili conseguenze giuridiche non sostituiscono un parere legale riferito alla fattispecie concreta.
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