Ragioni e obiettivi della proposta
La completezza degli elaborati e la correttezza delle procedure non garantiscono che le scelte tecnologiche di un progetto siano adeguate alla conservazione, al risanamento e alla sicurezza del patrimonio costruito storico: la regolarità amministrativa e l’efficacia tecnologica rimangono due ambiti estremamente distanti tra loro.
Lo studio vincitore di un concorso può essere selezionato per le qualità architettoniche, organizzative o complessive della proposta, senza che questo dimostri una competenza specialistica adeguata per ogni problematica dell’intervento. Quando le scelte rimangono circoscritte alle conoscenze del gruppo di progettazione e al controllo della Soprintendenza, possono mancare gli apporti necessari a verificarne l’efficacia.
Lacune e inesattezze, insieme al mancato collegamento tra operazioni strettamente dipendenti, possono vanificare alcuni interventi significativi, producendo danni visibili e carenze meno evidenti che incidono sulla sicurezza e sulla durabilità del bene. La gravità di queste conseguenze assume particolare rilievo quando si tratta di un monumento nazionale o di un patrimonio sottoposto a stringenti vincoli di tutela. Il valore storico e collettivo di questi beni giustifica pienamente l’impegno necessario a migliorare il sistema attuale.
In tanti anni di attività come tecnologo edile ho osservato numerosi lavori pubblici fallire proprio sotto questi aspetti. Da queste esperienze nasce la proposta di ampliare il confronto sulle soluzioni, coinvolgendo formalmente le competenze specialistiche necessarie prima dell’esecuzione.
Riparazioni materiche, consolidamenti e rinforzi strutturali e antisismici, deumidificazioni murarie, risanamenti igrometrici e isolamenti termici e acustici sono tra gli interventi più sensibili all’adeguatezza delle scelte e al coordinamento delle lavorazioni. Richiedono conoscenze specifiche, indagini sul bene e verifiche della compatibilità tra i materiali da impiegare e quelli originali: competenze che non possono essere considerate automaticamente comprese nella capacità generale di redigere e coordinare un progetto, soprattutto quando la sua complessità richiede l’integrazione di più discipline.
Per affrontare queste criticità, si potrebbe istituire una commissione per il confronto tecnico-scientifico, incaricata di verificare le soluzioni già indicate dal gruppo di progettazione e, ove necessario, richiederne la correzione o l’integrazione. Il gruppo incaricato svilupperebbe le modifiche, mantenendo la responsabilità del progetto.
La valutazione si avvale delle competenze e delle esperienze di specialisti, progettisti, produttori e tecnici che conoscono i materiali, i sistemi e il loro comportamento nelle applicazioni reali, sostenute da studi, indagini, campionature, prove e risultati documentati. La Soprintendenza partecipa apportando la cultura della tutela, che si integra con le conoscenze tecnologiche, diagnostiche e operative.
Il confronto deve produrre decisioni motivate e vincolanti, controlli dell’eseguito e verifiche delle prestazioni nel tempo. Deve inoltre riconoscere dignità professionale e adeguata remunerazione agli specialisti settoriali, oggi esclusi dalle scelte decisive o consultati informalmente, senza un incarico definito e senza un peso riconoscibile nelle decisioni progettuali ed esecutive.
Sottopongo questa idea a colleghi, specialisti, committenti e istituzioni per discuterla e migliorarla. Il modello delineato è rivolto anche al legislatore come proposta di integrazione del quadro normativo, assumendo l’articolo 46 del D.Lgs. 36/2023, dedicato ai concorsi di progettazione, come punto di partenza e collegandolo allo sviluppo progettuale, all’esecuzione e al monitoraggio. Spetta ai soggetti competenti valutarne la traduzione in strumenti giuridici ed eventuali modifiche normative.
Il testo non descrive obblighi già vigenti e non richiede la preventiva accettazione delle Soprintendenze. Propone inoltre un modello adottabile dalla committenza privata attraverso gli incarichi professionali e i contratti, nei limiti della disciplina vigente.
Proposta di commissione per il confronto tecnico-scientifico sulle soluzioni di conservazione, risanamento e riqualificazione del costruito storico
1. Ambito, funzione e durata
Per gli interventi sui beni culturali e sul costruito storico si propone l’istituzione di una commissione incaricata di verificare l’adeguatezza delle soluzioni tecnologiche indicate nel progetto, la loro compatibilità con il bene e il coordinamento tra le lavorazioni.
Rientrano nel suo ambito:
- le riparazioni materiche e la compatibilità fisica, chimica e meccanica tra materiali da impiegare e materiali originali;
- la diagnosi e il trattamento dell’umidità e dei sali, le deumidificazioni murarie e i risanamenti igrometrici;
- gli isolamenti termici e acustici, con riferimento agli effetti sulla conservazione e sul comportamento termoigrometrico delle strutture storiche;
- la preparazione dei supporti destinati a ricevere consolidamenti o rinforzi;
- le tipologie, i criteri di modellazione e le metodologie applicative dei consolidamenti e dei rinforzi strutturali e antisismici.
La commissione verifica quanto proposto dal gruppo di progettazione e prescrive, ove necessario, approfondimenti, correzioni o integrazioni. Non redige un progetto alternativo e non assume il coordinamento progettuale.
L’incarico comprende il controllo delle soluzioni durante lo sviluppo del progetto, le verifiche previste in fase esecutiva e l’esame dei risultati del monitoraggio successivo. Gli atti di incarico definiscono fin dall’inizio durata, scadenze, modalità di riconvocazione e compensi. La chiusura dei lavori non determina automaticamente la conclusione dell’attività.
2. Composizione, competenze e indipendenza
La commissione comprende rappresentanti della Soprintendenza competente per i beni sottoposti a tutela ed esperti delle discipline pertinenti alle problematiche da esaminare.
Gli esperti sono selezionati attraverso competenze ed esperienze documentate, considerando incarichi svolti, conoscenza delle applicazioni reali, studi, pubblicazioni, indagini, prove e risultati verificabili.
Sono valutate anche le certificazioni professionali pertinenti al campo esaminato. Per i materiali compositi fibrorinforzati FRP, FRCM e CRM costituisce un riferimento il profilo di Tecnologo secondo la UNI/PdR 195:2026. Le certificazioni integrano la valutazione dell’esperienza e non sostituiscono le abilitazioni richieste per le attività professionali riservate.
Si auspica la definizione di ulteriori profili per rendere riconoscibili le competenze nel risanamento, nella deumidificazione e nella compatibilità dei materiali. In assenza di specifici schemi di certificazione, l’esperienza documentata resta un criterio essenziale di selezione.
I componenti incaricati della valutazione devono essere indipendenti dai soggetti che hanno redatto il progetto e dagli interessi commerciali coinvolti. Eventuali rapporti professionali o economici rilevanti sono dichiarati e valutati prima dell’incarico.
3. Confronto, esito e valore vincolante
Il gruppo di progettazione presenta le soluzioni adottate, le motivazioni delle scelte e gli elementi che ne sostengono l’idoneità. La commissione ne verifica i presupposti attraverso il confronto con specialisti, produttori e tecnici e mediante la documentazione e gli accertamenti necessari.
Il procedimento si conclude con una determinazione motivata che:
- conferma le soluzioni ritenute adeguate;
- prescrive approfondimenti per quelle non sufficientemente documentate;
- richiede la correzione o l’integrazione di quelle giudicate inadeguate;
- definisce requisiti, verifiche e criteri di accettazione necessari.
Le prescrizioni sono sviluppate dal gruppo incaricato negli elaborati progettuali. La commissione ne verifica il recepimento e conclude la valutazione con un esito di conformità.
Nel modello normativo proposto, le determinazioni della commissione e le prescrizioni progettuali così verificate assumono valore vincolante per committenza, progettista, Soprintendenza, direzione dei lavori e impresa. Sono recepite nel capitolato e nei documenti contrattuali e non possono essere modificate unilateralmente.
4. Partecipazione della Soprintendenza
La Soprintendenza partecipa al confronto apportando le esigenze di tutela. Le sue indicazioni tecnologiche, come quelle degli altri partecipanti, sono motivate rispetto alle condizioni del bene e alle evidenze disponibili.
La proposta attribuisce la verifica tecnologica alla commissione, superando la possibilità che un singolo soggetto o ente definisca autonomamente le relative prescrizioni.
L’intervento legislativo deve coordinare questa funzione con i procedimenti di tutela, prevedendo il recepimento delle determinazioni della commissione nei relativi atti autorizzativi.
Eventuali obiezioni conservative sono documentate e discusse nella commissione. Non consentono la modifica unilaterale delle soluzioni già verificate, ma attivano il procedimento di riesame previsto al punto 7.
5. Raccordo con il concorso e sviluppo del progetto
Il bando definisce le fasi nelle quali le soluzioni progettuali sono sottoposte alla commissione, distinguendone la funzione da quella della commissione giudicatrice del concorso e rispettando le regole della procedura, compreso l’anonimato ove previsto.
La verifica riguarda le proposte già formulate e il loro successivo approfondimento. Nel concorso di idee, gli esiti sono trasferiti allo sviluppo progettuale successivo.
Qualora il bando preveda l’affidamento del progetto esecutivo al vincitore, alle condizioni dell’articolo 46, l’incarico comprende lo sviluppo delle correzioni e delle integrazioni richieste e la loro traduzione in specifiche dei materiali, metodologie applicative e programmi di controllo.
Il progettista mantiene la responsabilità degli elaborati, delle verifiche e dei calcoli di propria competenza e del coordinamento complessivo. La valutazione della commissione non lo esonera da tali responsabilità.
Il bando e gli atti di incarico individuano le competenze specialistiche necessarie e ne rendono obbligatorio il coinvolgimento nel gruppo di progettazione. Chi contribuisce alla redazione del progetto resta distinto da chi lo valuta.
Per la committenza privata, questi rapporti sono definiti negli incarichi e nei contratti, nei limiti della disciplina vigente e senza trasferire alla commissione poteri pubblici attraverso accordi privati.
6. Riconoscimento e remunerazione degli specialisti
Il modello attribuisce agli specialisti un ruolo formale nelle valutazioni e nello sviluppo delle soluzioni, con incarichi, responsabilità e compensi definiti.
Le attività di analisi, confronto, progettazione specialistica e verifica sono remunerate e il loro apporto è documentato negli elaborati e nelle motivazioni delle decisioni.
Il quadro economico comprende i compensi e le risorse necessarie a indagini, campionature, prove e controlli per tutte le fasi previste, incluso il monitoraggio successivo ai lavori.
7. Riesame e modifiche
Nuove evidenze o condizioni emerse durante la progettazione o l’esecuzione possono rendere necessaria una revisione delle soluzioni verificate.
Il gruppo di progettazione sviluppa la proposta di modifica, documentandone le ragioni e le conseguenze sulla conservazione e sulle prestazioni del bene. La commissione la sottopone a riesame e formula una nuova determinazione prima dell’attuazione.
Sono conseguentemente aggiornati gli elaborati, gli atti autorizzativi e i documenti contrattuali interessati. Fino alla conclusione del procedimento restano vincolanti le prescrizioni vigenti, fatti salvi gli interventi immediati necessari alla sicurezza, da documentare e comunicare tempestivamente.
8. Controlli durante l’esecuzione
Il progetto individua controlli, prove e criteri di accettazione. La commissione ne esamina gli esiti nelle fasi previste dall’incarico, in raccordo con la direzione dei lavori e senza sostituirne le responsabilità.
Le lavorazioni destinate a essere coperte o rese inaccessibili sono controllate e documentate prima della copertura. Il progetto stabilisce quando la prosecuzione è subordinata all’esito favorevole delle verifiche.
9. Attestazione dell’eseguito e pagamento dei SAL
Si propone di subordinare il pagamento delle lavorazioni comprese nell’ambito del punto 1 a una controprova documentata dell’eseguito e a un’attestazione di conformità alle prescrizioni progettuali verificate dalla commissione.
Il direttore dei lavori rende l’attestazione sotto la propria responsabilità professionale e personale, sulla base dei controlli effettivamente svolti. La documentazione comprende, secondo le lavorazioni, identificazione dei materiali, verbali, fotografie delle fasi esecutive, risultati delle prove e registrazione delle modifiche autorizzate.
Per le lavorazioni tecnologicamente decisive è previsto un riscontro indipendente da parte di uno specialista incaricato o del collaudatore, quando previsto e nell’ambito delle rispettive competenze.
Negli interventi pubblici, questa condizione deve essere coordinata mediante la modifica normativa con la disciplina della contabilità, dei certificati e dei termini di pagamento, distinguendo le attribuzioni del direttore dei lavori, del RUP e degli altri soggetti. Negli interventi privati è definita contrattualmente.
Le lavorazioni prive delle evidenze richieste o non conformi non possono essere attestate come conformi. Il relativo pagamento è subordinato alla verifica integrativa o alla regolarizzazione, secondo le modalità stabilite dalla disciplina proposta o dal contratto.
10. Coordinamento e verifica dei risultati nel tempo
La commissione verifica che il progetto consideri le interazioni tra gli interventi e che la sequenza delle lavorazioni ne preservi l’efficacia. Il coordinamento e lo sviluppo delle eventuali correzioni restano affidati al progettista.
Il progetto definisce risultati attesi, parametri, modalità e scadenze del monitoraggio, individuando i soggetti incaricati dei controlli.
La commissione esamina gli esiti alle scadenze previste. In presenza di risultati insufficienti o nuovi fenomeni di degrado, richiede l’analisi delle cause e valuta le misure correttive sviluppate dai professionisti incaricati, senza sostituirsi alla loro attività progettuale.
L’incarico termina con una relazione conclusiva sul periodo di monitoraggio stabilito. Eventuali proroghe per approfondimenti o verifiche delle correzioni sono formalizzate dalla committenza, indicando attività, tempi e compensi aggiuntivi.